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Aliquote IVA e crediti d'imposta nel settore GAS: Primi chiarimenti...

Uscita la Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 20/E del 16 giugno 2022: Primi chiarimenti relativi ad Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas.

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina con la circolare emanata dalla Agenzia delle Entrate, si forniscono chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.


  1. L’agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi

  2. Per le imprese a forte consumo di gas naturale» (cosiddette “gasivore”) riconosce «un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, (…) per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo e secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici» qualificate, in particolare, come quelle che contemporaneamente:  a) operano in uno dei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto;  b) nel primo trimestre solare dell’anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Al fine di poter accedere al beneficio in esame, è richiesto, inoltre, che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019. Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, la norma in esame prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.

  3. Riconosce inoltre, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022 (cosiddette “non gasivore”), un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Ai sensi del comma 219 dell’articolo 4 in commento, il credito d’imposta in esame è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione.

Si precisa, che ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete). Per effettuare i conteggi corretti è necessario analizzare attentamente le fatture di fornitura in dettaglio.

Per questo e per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa all’agevolazione in oggetto puoi scrivere a info@consulenzeenergetiche.eu


Oppure scrivi nel form di richiesta: https://www.consulenzeenergetiche.eu/contatti







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