Sul mercato dell'elettricità arrivano gli oneri di recesso anticipato per i clienti domestici e le piccole imprese.
Dal 1° gennaio 2024 infatti i fornitori hanno la facoltà di applicare, in alcuni casi e a discrezione del fornitore, un onere a carico del cliente se questo esercita il recesso prima dello scadere del contratto.
A delineare il nuovo quadro è una delibera dell'ARERA dello scorso 6 giugno, che specifica come eventuali penali possano essere applicate "esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso".
Possibili oneri di recesso anche sui contratti a tempo indeterminato se hanno "condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata", limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche.
In merito al recesso e alla validità dell'onere, l'autorità ha anche fissato specifici obblighi per i fornitori: nel contratto va indicato "chiaramente", nel suo importo massimo, l'eventuale onere, che deve essere "specificamente approvato e sottoscritto dal cliente". Altre indicazioni devono trovarsi nel riquadro "Modalità e oneri per il recesso" della scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell'offerta.
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