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Firmato il Decreto Ministeriale "Parco Agrisolare"

Aggiornamento: 8 mag 2022


Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”


IN SINTESI:

- Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.


- Si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.


- Sono Soggetti beneficiari:

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.


-La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro 1.000.000 (un milione) per singolo Soggetto beneficiario.

-Gli interventi ammissibili all’agevolazione, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato anche al fine di migliorare il benessere animale;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) anche al fine di migliorare il benessere animale.


- Sono considerate ammissibili, le seguenti spese:

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;

▪ sistemi di accumulo;

▪ fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;

▪ costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina;

b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

▪ demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.


Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.


- È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.


- È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.


- Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.


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